BONIFICA AMIANTO
L'amianto o asbesto è un minerale (un silicato) con struttura fibrosa utilizzato fin da tempi remoti per le sue particolari caratteristiche di resistenza al fuoco e al calore. Il cemento-amianto detto anche fibrocemento o, dal nome del più diffuso prodotto commerciale "Eternit" è un materiale compatto realizzato con una miscela di cemento e fibre di amianto, con un'elevata resistenza alla corrosione, alla temperatura e all’usura.
Le caratteristiche dell'amianto ed il basso costo di lavorazione ne hanno favorito l'impiego in numerosi campi e in oltre 3000 prodotti differenti. L'amianto è stato utilizzato massicciamente nell'industria, nell'edilizia e nei trasporti.
I materiali in asbesto e contenenti asbesto sono, ancora, purtroppo, presenti nel nostro territorio. La legge 257/1992, infatti, ha vietato l’estrazione e la lavorazione dell’asbesto, senza un cogente obbligo di bonifica dell’amianto.
Solo l’amianto friabile fu accompagnato dall’obbligo rimozione amianto e bonifica. Poi, per la rimozione amianto compatto, è stato approvato il protocollo di manutenzione con incapsulamento, oppure, il confinamento.
In buona sostanza, negli anni, purtroppo, sono proseguite le esposizioni.
Infatti, ci sono in Italia ancora un 1mln di siti e micrositi con asbesto, compreso scuole ed ospedali. Tant’è vero che nonostante la circolare del Ministero della Salute n. 45/1986, le scuole e gli ospedali non sono stati, a tutt’oggi, bonificati.
L'amianto è stato riconosciuto come un cancerogeno certo per l'essere umano ed i manufatti contenenti amianto possono presentare potenziali rischi per la salute.
Cosa significa bonificare? Innanzitutto è fondamentale sapere che l’attività di bonifica di MCA ed in particolare le operazioni di rimozione di materiali contenenti amianto possono essere realizzate solo da imprese specializzate iscritte alla specifica sezione dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali. In particolare, devono essere iscritte alle categorie 10A (rimozione di MCA in matrice compatto) e/o 10B (rimozione di MCA in matrice friabile) ed avere i requisiti tecnici, professionali e finanziari di cui al D.M. 120/2014.
La rimozione bonifica amianto è una procedura molto delicata, le procedure rimozione amianto, per svolgersi in tutta sicurezza, devono prevedere l’utilizzo di mano d’opera specializzata e attrezzata con le necessarie protezioni, così da rimuovere le lastre di amianto senza disperderne le fibre nell’aria.
La rimozione copertura amianto o dei manufatti contenenti asbesto è obbligatoria quando queste versano in una condizione di degrado tale da renderla friabile alla pressione.
La rimozione amianto obbligatoria vi è quando l’esposizione agli agenti esterni (pioggia, vento etc…) provocano il rilascio delle fibre di asbesto nell’ambiente circostante. In questi casi vi è la rimozione eternit obbligatoria e obbligo smaltimento amianto.
A seguito della valutazione dei manufatti contenenti amianti si possono verificare tre situazioni:
- Il manufatto risulta ancora in buone condizioni: in questi casi è necessario prevedere esclusivamente una valutazione periodica dello stato di manutenzione. Sarà cura del proprietario del manufatto ripetere la valutazione con la periodicità indicata dal tecnico e comunque con cadenza almeno annuale.
- Il manufatto necessita di manutenzione in questi casi la valutazione dovrà indicare le modalità di intervento, la relativa tempistica e il calendario di verifica periodica dello stato di manutenzione con cadenza almeno annuale.
- Il manufatto deve essere rimosso: la valutazione deve prevedere la tempistica per l'esecuzione dell'intervento che deve essere effettuata al massimo, nelle condizioni più favorevoli, entro un anno dal sopralluogo di valutazione.
La bonifica di amianto inizia con l’incapsulamento dei materiali, allo scopo di impedire la dispersione di fibre di asbesto durante le fasi di rimozione e trasporto delle lastre. Per la rimozione di amianto la procedura avviene mediante l’utilizzo di un incapsulante fissativo in dispersione acquosa ad alta penetrazione sull’intera superficie.
Dopo l’incapsulamento, le singole lastre vengono smontate e accatastate in un’area delimitata del cantiere.
Nella fase di smontaggio si devono anche aspirare le eventuali polveri causate dalla rimozione di viti o rivetti di fissaggio delle lastre, così come quelle presenti sull’intelaiatura del tetto.
Le lastre di amianto rimosse vanno poi inviate ad un impianto autorizzato con codice CER 17.06.05* materiali da costruzione contenenti amianto con classi di pericolo Hp5 (tossicità specifica per organi di bersaglio – tossicità in caso di aspirazione) e Hp7 (cancerogeno).
Al termine dei lavori, si devono rilevare i valori di asbesto presente e, solo se questi risulteranno essere a norma, un incaricato della ASL potrà rilasciare la certificazione di restituibilità dell’area.
Quali sono i vantaggi/svantaggi nella rimozione dell’amianto?
Tra i principali vantaggi ricordiamo che, nonostante manchi per amianto l’obbligo rimozione:
- elimina definitivamente il pericolo dovuto all’esposizione ad asbesto;
- il proprietario è sollevato dall’obbligo di manutenzione e controllo necessario quando il manufatto viene incapsulato.
Tra gli svantaggi riguardo come smaltire l’amianto, invece, possiamo evidenziare che:
- Per lo smaltimento amianto la procedura comporta un rischio elevato soprattutto per gli addetti ai lavori che si occupano di smaltire asbesto in lastre dopo lo smontaggio;
- I tempi di lavorazione amianto sono piuttosto lunghi e i costi elevati, soprattutto per lo smaltimento dei materiali;
- Vengono prodotti una gran quantità di rifiuti speciali che poi dovranno essere correttamente smaltiti;
- Si necessita comunque di un piano di lavoro specifico, in cui indicare le misure intraprese per la protezione della salute dei lavoratori e dell’ambiente circostante. Questo piano va presentato all’ufficio competente della Asl.
La notifica all’interno della Regione Toscana per la presentazione dei piani e delle notifiche deve avvenire esclusivamente on line, attraverso il SISPC - Sistema Informativo Sanitario della Prevenzione collettiva on-line. Ai sensi dell'art.256 comma 5 del D.lgs.81/08 “copia del piano di lavoro è inviata all'Organo di vigilanza almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori. Se entro il periodo di cui al precedente capoverso l'organo di vigilanza non formula motivata richiesta o modifica del piano di lavoro e non rilascia prescrizione operativa, il datore di lavoro può eseguire i lavori”. L’assegnazione e l’esame delle pratiche da parte dell’OdV deve avvenire in ordine di presentazione delle istanze e sarà sottoposto a specifico sistema di monitoraggio e controllo al fine di garantire efficienza delle strutture preposte alla valutazione e rispetto dei tempi di risposta.
La comunicazione di inizio lavori, salvo diverse procedure concordate con l’Organo di Vigilanza (OdV) deve essere inviata almeno 3 giorni lavorativi prima della data effettiva di inizio lavori.
La comunicazione di fine lavori deve essere inviata il giorno stesso e comunque non oltre due giorni dalla conclusione dei lavori.
A questa procedura esistono però delle deroghe per la registrazione dei piani di lavoro urgenti; l’obbligo del preavviso di trenta giorni prima dell’inizio dei lavori non si applica nei casi di urgenza. In tale ipotesi, oltre alla data di inizio, deve essere comunicata dal datore di lavoro l’indicazione dell’orario di inizio delle attività.
E’ consentito presentare piani di lavoro in regime di urgenza qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:
- situazioni di rischio a carattere igienico/sanitario tali da determinare l’esigenza di un intervento sollecito (fenomeni naturali avversi, pericoli di crollo, ordini dell’autorità ecc..);
- interventi necessari per garantire la continuità nell’erogazione di servizi essenziali (adduzione acqua e gas, scarico acque chiare/scure, emissione gas di scarico caldaie, ecc);
- presenza di strutture o materiali danneggiati e per i quali non sia procrastinabile l’intervento di messa in sicurezza senza incorrere in situazioni che possono presentare il rischio di dispersione di fibre;
- interventi per ritrovamento occasionale di materiali contenenti amianto non in precedenza rilevabili nel corso dell’attività di cantiere.
Il datore di lavoro deve dichiarare al momento della presentazione del Piano di Lavoro urgente la sussistenza di almeno una delle condizioni sopra descritte.
L’Organo di Vigilanza ha comunque facoltà di formulare richiesta di integrazione o modifica del piano di lavoro e rilasciare prescrizioni operative. A tal fine la data e l’ora dovranno essere comunicate prima l’inizio lavori. Non sarà in ogni caso rilasciato alcun parere sulla dichiarazione di urgenza pervenuta, per la quale il datore di lavoro si assume piena responsabilità. La valutazione delle pratiche afferenti a piani di lavoro urgenti hanno la priorità rispetto a piani di lavoro ordinari.
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