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Trasporto sfalci: iscrizione all’Albo Gestori Ambientali per produttori iniziali

Pubblicato da Lorenza Bruni
Trasporto sfalci: iscrizione all’Albo Gestori Ambientali per produttori iniziali

PREMESSE

Il regime disciplinare riguardo sfalci e potature è piuttosto complesso a causa della loro possibile diversa classificazione dei rifiuti. Nella nota del 14 maggio 2021 prot. 0051657, l’allora MITE, si impegnava a ricostruire il quadro normativo in materia alla luce delle precedenti modifiche del Dlgs 152/2006 entrate in vigore con l’applicazione del Dlgs 116/2020. 

 

Il regime definitorio per quanto attiene gli sfalci e le potature  è inquadrato ex art. 183 del Dlgs 152/2006 (altrimenti detto Testo Unico Ambientale o Codice dell’ambiente) e s.m.i: ”i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d’erba e potature di alberi nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati”.

 

La suddetta nota ministeriale chiarisce in prima analisi i casi in cui è possibile definire gli sfalci e le potature come rifiuti e quando invece non è possibile farlo: l’esclusione dall’elenco dei rifiuti è dettata ex art. 185 Dlgs 152/2006 come modificato dal Dlgs 116/2020 da cui si evince che: non costituiscono rifiuti soltanto quelli che derivano da buone pratiche colturali, costituiti da paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso purché siano riutilizzati in agricoltura, selvicoltura o la produzione di energia da biomassa. È possibile qualificare sfalci e potature come rifiuti in via residuale, quando sono esclusi dalla fattispecie ex art. 185 Dlgs 152/2006 (e s.m.i.) e quando non possono essere considerati sottoprodotti ex art. 184bis Dlgs 152/2006 (e s.m.i.)  

 

A questo punto, asserisce il Ministero nella nota, nei casi in cui i materiali possono essere considerati rifiuti, occorre differenziare tre ipotesi plausibili con le quali tra l’altro,  si chiarisce la destinazione dei materiali nelle categorie “rifiuti urbani” o “rifiuti speciali”: 

  1. Il rifiuto proviene dalla manutenzione del verde pubblico: categoria rifiuti urbani ex art. 183 comma 1, lettera b-ter), n. 5, Dlgs 152/2006.
  2. Il rifiuto proviene dalla manutenzione del verde privato realizzato da un’impresa: categoria rifiuti speciali ex art. 184, comma 1, lettere a), d), Dlgs 152/2006.
  3. Il rifiuto proviene dalla manutenzione del verde privato “fai da te”, posta in essere da privati: categoria rifiuti urbani ex art. 183, comma 1, lettera b)ter, punto 1, Dlgs 152/2006. 

 

ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

Insieme alla suddetta nota, per ricostruire il quadro normativo sulla gestione di sfalci e potature è necessario anche richiamare la circolare n.1 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali del 14 febbraio 2023.  Con detta circolare il Comitato Nazionale chiarisce la questione in merito all’iscrizione alla relativa categoria dell’Albo delle imprese che svolgono attività di sfalcio e potatura presso aree verdi pubbliche, o anche private ma adibite a uso pubblico sempre alla luce delle  modifiche normative che ha introdotto il Dlgs 116/2020. Prima di entrare nel merito della questione è necessario aprire una parentesi su quello che è l’Albo Nazionale Gestori Ambientali soprarichiamato.  

 

L'Albo Nazionale Gestori Ambientali è stato istituito ai sensi dell’articolo 212, comma 5, del Dlgs 152/2006 (e s.m.i.), le sue attività sono state regolamentate dall’allora Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con il DM n. 120/2014 che detta le regole per le sue modalità di organizzazione, i requisiti di imprese e responsabili tecnici, nonché i termini e le modalità di iscrizione. 

 

L'iscrizione all'Albo è necessaria per lo svolgimento delle seguenti attività:

 

  • Raccolta e trasporto rifiuti;
  • bonifica dei siti;
  • bonifica dei beni contenenti amianto;
  • commercio e intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi. 

 

La circolare n.1 del 14 febbraio 2023 del Comitato Nazionale risponde ad una richiesta di chiarimenti relativa all’individuazione di quale categoria dell’Albo fosse pertinente per l’iscrizione delle imprese che svolgono attività di sfalcio e potatura presso aree verdi pubbliche o private ma adibite ad uso pubblico al fine di trasportare rifiuti prodotti da tali operazioni alla luce delle novità introdotte dal Dlgs 116/2020 (altrimenti detto “Decreto Rifiuti”). La risposta del Comitato è chiara: se l’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti da sfalci e potature è effettuata dai medesimi soggetti che hanno anche l’appalto o la concessione per la manutenzione di quell’area allora tali soggetti sono da considerarsi produttori iniziali di rifiuti per cui è possibile la loro iscrizione alla categoria 2bis dell’Albo, ovvero: “produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.”

 

CONLUSIONI

Nonostante i continui aggiornamenti, il sistema normativo continua a rimanere piuttosto complesso, rimane ferma la caratterizzazione come rifiuti speciali di sfalci e le potature che derivano dalla manutenzione del verde privato realizzata da un’impresa, il cui codice EER è il 200201. La via più sicura per non incorrere in eventuali sanzioni rimane quella di iscrizione alla categoria 2bis dell’Albo che riguarda coloro che trasportano rifiuti autoprodotti. Il trasporto, raccolta, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti (anche se pur occasionale) con mancata iscrizione alla corretta categoria dell’Albo Gestori Ambientali comporta ai sensi dell’art. 256 del Dlgs 152/2006 la confisca del mezzo, l’arresto da tre mesi a un anno o ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; l’arresto da sei mesi a due anni e ammenda da 2.600euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

 

Per l'iscrizione alla categoria 2/bis secondo i termini disposti dal DM n. 120/201 è necessario soltanto disporre dei requisiti soggettivi comuni per tutte le categorie, non risulta quindi necessario dimostrare i requisiti di idoneità tecnica relativi a veicoli e personali né il requisito di capacità finanziaria. Le imprese dedite alle attività di trasporto dei propri rifiuti, inoltre, non sono tenute a nominare un Responsabile Tecnico e prestare le garanzie finanziarie. L'iscrizione all'Albo avviene sulla base di apposita comunicazione da presentare alla Sezione regionale o provinciale competente. 

Commenti

Edi Landi (non verificato) - Sab, 29/07/2023 - 07:33

Un articolo molto interessante e istruttivo, spiegato molto bene anche per chi non è del settore e soprattutto per chi si avvale dei nostri servizi, può contare sulla nostra professionalità ed esperienza in un settore che prende sempre più campo per chi ha cura dell'ambiente! Direi che Lorenza anche se al suo primo post, è stata bravissima e denota la sua passione e la sua professionalità. Esorto quindi Lorenza a scrivere ancora. Sarà un piacere e una scoperta leggerti.

Lorenza Bruni (non verificato) - Lun, 31/07/2023 - 14:04

Grazie Edi per le gentili parole. Sarò lieta di pubblicare nuovi articoli!

Raffaele (non verificato) - Mer, 20/09/2023 - 16:22

Complimenti articolo dettagliato e semplice da comprendere. Dalla lettura mi sembra di aver capito che sfalci d potature eseguiti da imprese di manutenzione, sono sempre rifiuti speciali e trattati come tali. Giusto? Non possono mai essere considerati sottoprodotti e quindi utilizzati in agricoltura o per produrre energia? Grazie

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