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MISE – Messa in sicurezza d’emergenza

Pubblicato da Tommaso Orlandini
MISE – Messa in sicurezza d’emergenza

La definizione esatta di MISE o messa in sicurezza di emergenza è fornita dal Testo Unico Ambientale. L’articolo 240 del D.Lgs. 152/2006 la definisce come ogni intervento immediato, o a breve termine, da mettere in opera nelle condizioni di emergenza in caso di eventi di contaminazione repentini. Si parla di eventi di qualsiasi natura: sversamento di sostanze pericolose, incendi, incidenti stradali con conseguenti perdite di sostanze pericolose, ecc ecc; eventi che comporterebbero l’inquinamento delle matrici ambientali circostanti: terreni, aria, corpi idrici superficiali, falde acquifere; nello specifico si parla di superamento di superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione o CSC.

 

La legge parla chiaro e le lancette dell’orologio corrono veloci. Il Testo Unico Ambientale afferma che il responsabile dell’inquinamento ha l’obbligo di mettere in opera entro 24 ore e a proprie spese le misure necessarie di messa in sicurezza.

Per prima cosa va fatta apposita comunicazione agli enti di controllo:

  • Comune;
  • Provincia;
  • Regione;
  • ARPA;

Indicando, il soggetto che effettuerà la messa in sicurezza, la tipologia di inquinamento, la data dell’evento, l’ubicazione del sito oggetto di intervento, le matrici ambientali potenzialmente interessate e il soggetto responsabile dell’inquinamento (quest’ultimo solamente se conosciuto). La Regione Toscana possiede un portale realizzato da Aprat chiamato SISBON, dove poter effettuare la comunicazione con dei moduli preimpostati.

 

Gli interventi di messa in sicurezza d’emergenza devono essere attuati tempestivamente per rimuovere o isolare le fonti di contaminazione e attuare azioni mitigative per prevenire ed eliminare pericoli immediati verso l’uomo e l’ambiente circostante.

Tali interventi, in assenza di dati specifici, vengono definiti in base ad ipotesi cautelative.

 

Di seguito vengono riportati alcuni esempi di interventi di messa in sicurezza d’emergenza:

  • rimozione dei rifiuti ammassati in superficie, svuotamento di vasche, raccolta sostanze pericolose sversate;
  • pompaggio liquidi inquinanti galleggianti, disciolti o depositati in acquiferi superficiali o sotterranei;
  • installazione di recinzioni, segnali di pericolo e altre misure di sicurezza e sorveglianza;
  • installazione di trincee drenanti di recupero e controllo;
  • costruzione o stabilizzazione di argini;
  • copertura o impermeabilizzazione temporanea di suoli e fanghi contaminati;
  • rimozione o svuotamento di bidoni o container abbandonati, contenenti materiali o sostanze potenzialmente pericolosi.

 

Gli interventi di MISE possono concludersi seguendo due strade, interventi in cui le sostanze inquinanti vengono rimosse e il ripristino della situazione iniziale avviene entro 30 giorni, interventi che non si concludono nei 30 giorni trasformando la MISE in una bonifica ambientale.

 

Quando gli interventi si chiudono nei 30 giorni per archiviare il procedimento occorre presentare un’autodichiarazione, una relazione tecnica degli interventi effettuati e dei referti analitici che devono evidenziare come i parametri non superino le concentrazioni soglia di contaminazione CSC.

Quando non è possibile chiudere il procedimento nei 30 giorni si apre un nuovo calendario, che coinvolge anche gli enti di controllo e che riguarda un attento piano di caratterizzazione ed investigazione del sito per il ripristino ambientale da approvare all’interno di una conferenza dei servizi.

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