Il trasporto dei rifiuti in conto proprio… per le imprese che trasportano professionalmente per conto terzi.
Spesso ci si imbatte nell’annosa questione: se sono abilitato al trasporto professionale per conto di terzi a tutti i codici EER, pericolosi e non pericolosi, perché devo chiedere l’abilitazione al trasporto in conto proprio?
Le imprese del settore gestione rifiuti, spesso si trovano a dover procedere con il trasporto dei propri rifiuti prodotti dalla propria attività; a titolo di esempio, un impianto di gestione rifiuti si troverà ad essere sia nuovo produttore di rifiuti, per quelli prodotti dall’attività di trattamento, sia produttore inziale di rifiuti, per tutto ciò che viene prodotto dall’attività di manutenzione dell’impianto (riparazione macchinari, rifiuti prodotti dall’attività di monitoraggio ambientale, ecc.).
In caso di trasporto autonomo dei rifiuti prodotti dall’attività specifica dell’impresa, il gestore di rifiuti non sarà esente dalla normativa relativa il trasporto dei rifiuti in conto proprio.
“Ma se ho già l’abilitazione alla categoria 4 e 5, non è sufficiente???”
La risposta è: dipende!
In origine, a seguito dell’entrata in vigore del DM n° 120 del 03 giugno 2014, secondo quanto disposto dall’art. 8 comma 2 del suddetto, era possibile trasportare anche i rifiuti come produttore inziale grazie all’iscrizione alle categorie 4 e 5, qualora “lo svolgimento di queste ultime attività non comporta variazioni della categoria, della classe e della tipologia dei rifiuti per le quali l'impresa è iscritta”.
Successivamente alla delibera dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali n° 2 del 16/09/2015, ci sono state delle significative variazioni; nel dettaglio:
Come disposto dagli artt. 1 e 2 della suddetta delibera, l’iscrizione alle categorie per il trasporto professionale dei rifiuti in conto terzi, non garantisce più automaticamente la possibilità di trasportare i rifiuti anche come produttore inziale.
Infatti, risulta necessario segnalare nell’apposito modulo d’iscrizione/variazione, l’intenzione di voler trasportare anche i rifiuti in contro proprio.
A questo si aggiunge anche la difficoltà nell’interpretazione di quanto disposto dalla normativa.
Allo stato attuale, infatti, un’impresa iscritta alla categoria 5 - trasporto di rifiuti pericolosi per conto di terzi, può trasportare, come disposto dall’art. 1 della delibera ANGA n° 2 del 16/09/2015 “oltre ai rifiuti speciali pericolosi prodotti da terzi e ai rifiuti speciali pericolosi dei quali la stessa impresa risulti essere produttore iniziale […]”, ovvero l’azienda potrà trasportare, senza necessità di iscrizione alla categoria 2-bis, tutti i rifiuti pericolosi per la quale la stessa è iscritta in categoria 5.
E per i rifiuti non pericolosi?
Sfortunatamente, non è prevista la medesima possibilità per i rifiuti non pericolosi, in quanto all’art. 2 della delibera ANGA n° 2 del 16/09/2015, inerente la categoria 4 - trasporto di rifiuti non pericolosi per conto di terzi, viene specificato unicamente che “oltre ai rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi e ai rifiuti speciali non pericolosi dei quali l’impresa risulti essere nuovo produttore […]”.
Successivamente, sempre al comma 1 a) viene disposto che un’impresa iscritta in categoria 4 può trasportare anche “I rifiuti speciali non pericolosi e i rifiuti speciali pericolosi di cui alla categoria 2-bis dei quali l’impresa risulti essere produttore iniziale”.
Da quanto sopra ne consegue, quindi, che l’abilitazione al trasporto di rifiuti non pericolosi per conto di terzi non comporti, automaticamente, la possibilità di trasportare i rifiuti come produttore inziale; sarà quindi necessario iscrivere la propria azienda, per i codici che intende trasportare, alla categoria 2-bis.
L’abilitazione al trasporto dei codici EER in categoria 2-bis non sarà automatica, ma soggetta ad esame da parte della sezione ANGA presso la quale verrà presentata la domanda, la quale avrà il compito di contro verificare la corrispondenza dei codici richiesti con la propria attività presente sulla visura camerale: sarà quindi opportuno inviare apposito dettaglio del perché viene richiesta la possibilità di trasportare determinati rifiuti.
Dettaglio rilevante è la possibilità che la delibera sopra menzionata consente a chi possiede unicamente la possibilità di trasportare, per conto di terzi rifiuti non pericolosi, anche di trasportare, per conto proprio, i rifiuti pericolosi qualora preventivamente iscritti nella categoria 2-bis; tuttavia, questo non consente di superare il limite previsto di un massimo di 30 kg/l al giorno di rifiuti pericolosi trasportabili in quanto, come riportato dai chiarimenti presenti sul sito ANGA, per effettuare il trasporto di rifiuti pericolosi superiori ala suddetta quantità si dovrà disporre di un’iscrizione “ordinaria” all’Albo (categoria 5).
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