ADR: una direttiva troppo sottovalutata dai produttori di rifiuti.
Con l’entrata in vigore del nuovo aggiornamento ADR 2023, molte aziende, produttrici di rifiuti, hanno tirato un “respiro di sollievo” quando, si sono viste applicare un’esenzione rispetto all’obbligo di eleggere un consulente ADR presso la motorizzazione civile.
Questo respiro di sollievo rischia di diventare un’arma a doppio taglio che si potrebbe ritorcere contro. Ma facciamo un passo indietro: L’accordo ADR (Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route) è l’accordo europeo relativo al trasporto di merci ovvero rifiuti, su strada. In vigore già dalla fine degli anni 60, è attualmente recepito dalla normativa italiana tramite il d.lgs. 35 del 27/01/2010.
L’accordo prevede le modalità di trasporto, etichettatura, imballaggio e l’identificazione delle caratteristiche di pericolo, che fanno capo al Regolamento CLP; tra le varie figure contemplate all’interno dello stesso, emerge il DGSA (dangerous goods safety advisor), comunemente chiamato “consulente ADR”.
Secondo l’aggiornamento della normativa ADR, previsto biennalmente, a partire dal 2023 gli “speditori di merci pericolose” tra cui rientrano anche i produttori di rifiuti soggetti alla norma ADR. Fino a dicembre 2022 non era stata contemplata l’esenzione anche per piccoli quantitativi di rifiuti spediti in ADR, motivo per il quale si è creata una “corsa al consulente”.
Nel pomeriggio del 21 dicembre 2022, il MIIT emetteva una nota esplicativa dove contemplava per lo speditore che invia le proprie merci ed i propri rifiuti in esenzione ADR, di essere esenti dal suddetto obbligo.
Tutto questo è stato quindi percepito nell’ottica generale come “scappatoia”, facendo ritornare l’argomento nel dimenticatoio, confinandolo solo agli operatori del settore e creando un falso senso di sicurezza.
L’ADR viene, erroneamente, percepito come una responsabilità unicamente in capo al trasportatore quando, in realtà, lo speditore del materiale non è esente; il principio ispiratore dietro l’obbligo di eleggere un DGSA durante l’aggiornamento dell’accordo ADR, infatti, è quello di non “scaricare” l’identificazione nella fase finale della gestione del carico.
Come può il trasportatore identificare ed affrontare correttamente tutte le caratteristiche di pericolo se non vengono fornite tutte le informazioni necessarie?
Così come per quanto previsto dalla normativa ambientale, che rende obbligatorio per il produttore di rifiuti caratterizzare il materiale ed indentificarne le caratteristiche di pericolo, altresì si applica la stessa filosofia nella gestione dell’ADR. Colui che commissiona la spedizione dispone delle informazioni necessarie all’identificazione delle caratteristiche di quanto spedito.
Come spesso accade, l’assenza di obbligo porta a pensare di non dovere considerare determinate dinamiche: mai niente di più sbagliato.
L’accezione di merce pericolosa scaturisce nell’immaginario fattispecie molto rare quando, in realtà, si tratta di prodotti molto più comuni di quello che si pensa: a titolo di esempio detergenti, prodotti impiegati nella produzione, prodotti per la sanificazione in azienda, ecc.
Come posso, quindi, sapere quali sono i pericoli che corro se non consulto un esperto del settore?
Le competenze del DGSA sono molto specifiche, motivo per il quale è opportuno ricorrere ad un consulente specializzato e non unicamente ad un consulente per la sicurezza oppure RSPP.
Le conseguenze non si limitano alle sanzioni previste nel d.lgs. 35 del 27/01/2010, ma vanno valutate anche in un’ottica di salute e sicurezza sul lavoro in ottica d.lgs. 81/2008.
Si aggiunga inoltre che l’orientamento generale delle compagnie di assicurazione, è quello di escludere il risarcimento qualora l’assicurato non abbia provveduto a valutare tecnicamente le fonti di pericolo che hanno portato eventuali danni, ai beni ed in casi più gravi all’uomo.
Tutti i produttori di rifiuti pericolosi dovrebbero, quindi, provvedere con un opportuno check – up ADR svolto da tecnico qualificato; l’azienda efficiente, non può evitare di consultare un esperto di materia ADR, anche qualora non rientri nel suddetto obbligo: questo per tutelare l’organizzazione da eventuali illeciti e ripercussioni derivanti dalle normative ADR, salute e sicurezza sul lavoro e quella relativa alla responsabilità della persona giuridica ex. d.lgs. 231/01.
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