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La gestione dei rifiuti contenenti amianto

Pubblicato da Lorenza Bruni
La gestione dei rifiuti contenenti amianto

L’asbesto, o più comunemente, amianto, è un minerale del gruppo dei silicati appartenenti alla famiglia del serpentino e degli anfiboli. Conosciuto fin dall’antichità per le sue particolari caratteristiche di resistenza al fuoco ed al calore, l’asbesto ha rappresentato un punto fermo per il settore industriale dal XIX secolo in poi; la sua capacità di legarsi facilmente con materiali da costruzione come il cemento, la calce o il gesso e con alcuni polimeri, come la gomma o il PVC, ha fatto sì che venisse considerato un minerale molto versatile e praticamente indistruttibile. Tra gli anni ’50 e gli anni ’70 del 1900 l’amianto è stato largamente utilizzato nella sua forma più commerciale, meglio conosciuta come eternit: una miscela di cemento/amianto usata per la coibentazione di edifici, tetti, navi e treni; venne inoltre impiegato nell’edilizia, per la produzione di tegole, pavimenti, tubazioni, canne fumarie, corde e materiali d’attrito come i freni. 
I primi studi sulla presunta tossicità dell’amianto risalgono alla fine del 1800, ma per lungo tempo rimasero inascoltati; è solo nel 1992 che la presa di coscienza sulla pericolosità dell’amianto diventò concreta, è proprio in quell’anno che venne promulga la legge n. 257 che ne vieta la produzione, la commercializzazione e l’utilizzo su tutto il territorio italiano. 

Quadro normativo di riferimento

Nell’ambito della gestione dei rifiuti contenenti amianto (da ora in poi anche RCA), l’insieme a cui si rimanda è composto da una fitta rete di disposizioni, norme e regolamenti. Fondante è la legge n. 257/1992 con la quale l’amianto venne messo ufficialmente al bando; nel contesto legislativo di riferimento si trovano anche il d.m. 06/09/1994 sulla cessazione dell’impiego dell’amianto, il d.lgs. 152/2006 (o Testo Unico Ambientale), e il d.lgs. 81/2008 decreto sulla salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro.

I requisiti per il trattamento dei RCA

L’Italia, così come la quasi totalità dei paesi europei, ha visto tra gli anni ‘50 e gli anni ‘70 del 1900 un fortissimo impiego di amianto, il nostro territorio è infatti ricco del minerale in questione, ne sono prova le amiantifere di Balangero e di Val Malenco rispettivamente nelle province di Torino e Sondrio. È logico quindi pensare che in Italia sia frequente il ritrovamento di manufatti in amianto, infatti, le maggiori criticità che si sono riscontrate dopo il 1992 hanno riguardato proprio le operazioni di smantellamento di tali opere, la loro manipolazione e il loro smaltimento. Centrale è stata la necessità di un avvalersi di un tessuto normativo ad hoc per la questione. La materia riguardo la rimozione dell’amianto è disciplinata da due importanti normative: il d.m. 06/09/1994 e il d.lgs. 81/2008, questa è una pratica che può essere svolta a titolo professionale solo e soltanto da imprese autorizzate. L’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali è requisito fondamentale per lo svolgimento dell’attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, e di bonifica dei beni contenenti amianto, le categorie di iscrizione sono la 10A e la 10B ai sensi del d.lgs. 152/2006. La categoria 10A riguarda l’attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi. La categoria 10B riguarda l’attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali d'attrito, materiali isolanti (pannelli, coppelle, carte e cartoni, tessili, materiali spruzzati, stucchi, smalti, bitumi, colle, guarnizioni, altri materiali isolanti), contenitori a pressione, apparecchiature fuori uso, altri materiali incoerenti contenenti amianto. Per poter avviare l’opera di rimozione non basta essere iscritti all’Albo, è necessario anche presentare (tramite gli appositi portali) un piano di lavoro (ex. art. 256 c.4 d.lgs. 81/2008) all’ASL competente sul territorio che deve essere approvato dalla stessa entro trenta giorni dal suo invio; decorso tale termine, i lavori possono iniziare. 

Classificare un Rifiuto Contenente Amianto 

Per la classificazione dei rifiuti contenenti amianto, il produttore si deve basare sulle linee guida redatte dal sistema nazionale per la protezione e la ricerca ambientale e sul regolamento CLP (classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele). In considerazione della normativa vigente in materia, l’amianto è classificato Carc. 1A-H350 e STOT RE 1- H372. A tali classi e categorie corrispondono le caratteristiche di pericolo HP5 e HP7. Sulla base dell’allegato III della direttiva 2008/98/CE (anche direttiva quadro sui rifiuti) il limite di concentrazione per l’H350 è pari allo 0,1% e per l’H372 è dell’1%. I metodi analitici riportati nel d.m. 06/09/1994 per la determinazione del contenuto di amianto prevedono l’applicazione delle tecniche DRX e SEM, dove la DRX è più adatta per i RCA ingombranti. Il d.m. 248/2004 individua i CER dei rifiuti contenenti amianto, la tipologia di discariche di destinazione, e non solo: individua anche i trattamenti a cui devono essere sottoposti i RCA ai fini dello smaltimento e le tipologie di controllo dei materiali ottenuti da questi trattamenti. 

In definitiva i codici più comunemente utilizzati per classificare i RCA sono tre: 

  • 170605*: manufatti in amianto compatto come linoleum, tettoie, canne fumarie 
  • 170601*: manufatti in amianto friabile come guarnizioni, isolanti elettrici, coibentazione tubature cartone crisotilo o amianto spruzzato
  • 170503*: terre contaminate da amianto in concentrazione > 0,1%: manufatti contaminati originati da demolizioni, siti dismessi, rifiuti interrati, incendi, eventi, meteorici eccezionali o presenza di amianto naturale; terre e rocce da scavo. 

La gestione dell’amianto nei cantieri di bonifica 

Ai sensi dell’art. 251 del d. lgs. 81/2008 i rifiuti devono essere raccolti e rimossi dal luogo di lavoro il più presto possibile, in appropriati imballaggi chiusi su cui sarà apposta un’etichettatura indicante “contengono amianto”. Al punto 6 del d.m. 06/09/94 si trovano le indicazioni per l’imballaggio dei RCA: utilizzo del doppio contenitore, il primo deve essere in polietilene di almeno 150 micron di spessore, il secondo devono essere sacchi o fusti rigidi etichettati, il totale deve pesare massimo 30 kg. Al punto 7 del medesimo decreto si trovano le indicazioni recanti le modalità di allontanamento dei rifiuti dall’area di lavoro. Il raggruppamento dei rifiuti prima della raccolta è definito dalla legge deposito temporaneo, questo viene eseguito tramite delle modalità tecniche che sono disciplinate nell’ambito del paino di lavoro o del progetto di bonifica. Durante il deposito temporaneo i rifiuti contenti amianto devono essere opportunamente raccolti e depositati lontani dai rifiuti di altra natura. 

Indicazioni per il carico e il trasporto

Risulta opportuno che il trasportatore autorizzato al ritiro dei RCA richieda una copia del piano di lavoro, allo scopo di verificare la corrispondenza dei dati necessari per la compilazione del formulario di identificazione rifiuto, necessario per realizzare il trasporto in ottemperanza delle norme. Al momento del ritiro è consigliabile per il trasportatore realizzare un’ispezione visiva in modo tale da accertarsi che: i manufatti siano stati trattati con prodotti incapsulanti quando necessario e che siano stati confezionati in conformità con le norme al punto 6 del d.m. del 1994, occorre verificare inoltre che siano state apposte le etichette di pericolosità dell’amianto. I mezzi di trasporto devono essere autorizzati ed essere dotati di sponde di tipo posteriore ribaltabile e possibilmente con un sistema elevatore. Per la movimentazione degli imballaggi è fortemente consigliato l’uso di trans pallets, utili anche per il conferimento in discarica, il veicolo deve essere inoltre dotato di teloni di copertura del carico per evitare eventuale disperazione di fibre di amianto nell’aria.

Smaltire i RCA

Lo smaltimento finale dell’amianto avviene per deposito su o nel suolo, ovvero in discarica con celle appositamente dedicate. Per i rifiuti contenenti amianto, è prevista la possibilità di conferimento in discarica per rifiuti pericolosi e in discarica per rifiuti non pericolosi a seconda delle diverse caratteristiche indicate dalle tabelle del d.m. 248/2004. In discarica per rifiuti non pericolosi possono essere smaltiti i materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi in conformità con l’art. 7, comma 3 del d.lgs. 36/2003 senza essere sottoposti a prove, cioè i rifiuti con CER 170605* e 150202*. 

Il conferimento in impianto è regolato dal piano di gestione autorizzato nell’ambito dell’AIA che autorizza la discarica ad accogliere un preciso elenco di CER. Ogni gestore può adottare procedure di conferimento confacenti al proprio impianto di smaltimento in relazione al sistema di sicurezza. In ingresso vengono verificati i CER dei rifiuti da conferire, l’integrità dell’imballaggio e viene acquisito il formulario di identificazione. Nelle nuove autorizzazioni è stata inserita la prescrizione di acquisire anche il piano di lavoro relativo all’attività che ha generato il RCA per tracciare questi rifiuti. I rifiuti contenenti amianto vengono solitamente conferiti nella cella dedicata per evitare depositi all’interno dell’impianto. In caso di rottura degli imballaggi con dispersione di fibre di amianto sono previste procedure per la gestione dell’emergenza con attivazione di ditte specializzate in categoria 10 e avviso autorità competenti. 

Conclusioni

Appare chiaro che il tema dell’amianto è ancora purtroppo molto attuale, è all’ordine del giorno che privati cittadini si ritrovino ad avere a che fare con RCA senza sapere quali sono le giuste misure da adottare, la fitta rete di normative fra cui districarsi non aiuta. È opportuno rivolgersi a ditte autorizzate che sicuramente potranno procedere in sicurezza alla bonifica del sito contaminato. Questo è opportuno non solo perché la dispersione di polvere d’amianto è lesiva per la salute dell’uomo ma anche perché la manipolazione in autonomia di manufatti in amianto è vietata dalla legge. La drammatica storia dell’amianto fa sicuramente luce sull’importanza dell’adozione di misure di natura non solo preventiva ma anche precauzionale. 

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