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Iscrizione in categoria 8 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

Pubblicato da Lorenza Bruni
Iscrizione in categoria 8 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

Novità legislative in materia gestione rifiuti 

Negli ultimi anni la normativa italiana in materia di rifiuti è diventata piuttosto stringente grazie all’evoluzione del quadro giuridico comune europeo per la gestione e il trattamento degli stessi. La corretta gestione, più in particolare, la corretta tracciabilità dei rifiuti permette di migliorare i processi lungo tutta la filiera in quanto tali informazioni vengono usate come strumento per orientare la pianificazione e la valorizzazione dei processi produttivi. I rifiuti vengono monitorati attraverso l’evidenza documentale prevista dalla legge dal momento della produzione del rifiuto fino all’effettivo recupero e smaltimento. La legge italiana sulla gestione dei rifiuti si fonda sul d.lgs. 152/2006 (da ora in poi anche Testo Unico Ambientale o TUA) il quale getta le basi per costruire un modello che coniuga efficacia ed efficienza. Con il d.lgs. 23 dicembre 2022, n. 123 sono stati introdotti numerosi aggiornamenti al TUA, fra cui il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti che si basa su un sistema informativo innovativo ovvero il registro elettronico nazionale sulla tracciabilità dei rifiuti (anche RENTRI) all’art. 188-bis. Questo si divide in due sezioni:

  • Sezione anagrafica: comprende gli iscritti raccogliendo le autorizzazioni ambientali.
  • Sezione tracciabilità: comprende e raccoglie i dati annotati nei registri e nei formulari.

Sarà compito del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica con uno o più decreti definire le modalità operative per assicurare la trasmissione dei dati al RENTRI e il suo funzionamento, nonché il monitoraggio con i relativi indicatori. 

L’intermediazione dei rifiuti

La figura dell’intermediario entra formalmente nel TUA con le modifiche apportate dal d.lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 a seguito del recepimento della direttiva comunitaria 2008/98/CE. Il d.lgs. 152/2006 all’art. 183, comma 1, lettera l) ne specifica la definizione, ossia: “qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti”.  L’intermediario è quindi colui che organizza per conto di terzi l’articolata attività di conferimento dei rifiuti destinati a recupero o smaltimento ed in tale ambito è colui che si interpone tra i produttori dei rifiuti e gli impianti di destinazione finale. Lo scopo degli intermediari è quello di ricercare per i produttori le migliori condizioni tecnico - economiche offerte dal mercato. Prescindendo dalle definizioni di legge va detto che l’intermediario è una vera e propria figura professionale altamente qualificata che agisce in un contesto non privo di complessità a livello giuridico e tecnico, richiede una adeguata preparazione in materia di gestione dei rifiuti e una cospicua consapevolezza riguardo le caratteristiche degli stessi. L’intermediario svolge l’attività di recupero o smaltimento su incarico del produttore tramite l’organizzazione del trasporto del rifiuto dal luogo di produzione al luogo dove il recupero o lo smaltimento sarà effettuato. In questo contesto l’intermediario è responsabile di comunicare al produttore le informazioni necessarie (analisi chimiche, imballaggio, etichettatura, idoneità trasportatore e mezzi, idoneità del tipo di destinazione e del destinatario, documentazione ecc.) al fine del corretto conferimento del rifiuto in conformità con le regole normative e tecniche in vigenza. L’intermediario è quindi conoscitore delle plurime destinazioni per i rifiuti, il che lo rende abile nel trovare delle soluzioni per i produttori al problema del disfarsi dei rifiuti. Per coloro che producono/detengono rifiuti è un vantaggio avere a che fare con un solo interlocutore, in quanto questi si interfacciano solo con l’intermediario che si occuperà del recupero/smaltimento del rifiuto. 

Esistono due tipologie di intermediazione:

  1. Intermediazione con detenzione: permette alla figura dell’intermediario di operare legittimamente sul mercato in quanto, se trasportatore, ha già l’iscrizione in altre categorie dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali (da ora in poi anche ANGA), se gestore di un impianto, ha già l’autorizzazione.
  2. Intermediazione senza detenzione: permette all’intermediario di operare legittimamente sul mercato solo a fronte dell’iscrizione in categoria 8 dell’ANGA.

La discriminante fra essere detentori o meno del rifiuto, individua l’obbligo di iscrizione in categoria 8 dell’ANGA che è prevista dall’art. 212, comma 5 del TUA e prevede che: “L'iscrizione all'Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi.” Tale iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni a fronte del pagamento di oneri amministrativi. Per quanto sopra quindi, l’intermediario senza detenzione non può essere né il produttore che non può essere intermediario di sé stesso, né il trasportatore in quanto il trasporto include la detenzione, né lo smaltitore in quanto l’attività dell’esecutore implica quella di detenzione che surroga quella dell’intermediario. 

Nel caso ci si trovi davanti ad una attività di intermediazione, sono due le situazioni operative che si possono realizzare:

  • Nella prima l’intermediario è incaricato dal produttore di stipulare un contratto con il destinatario per il recupero/smaltimento del rifiuto; il primo stipula, inoltre, un contratto con il produttore per il trasporto del rifiuto a destinazione. In questa fattispecie l’intermediario si configura come trasportatore, di conseguenza l’attività si presenta necessariamente con detenzione, in vista di questo l’abilitazione a questo tipo di attività richiede la sola iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per il trasporto di rifiuti, quindi alla categoria 1-4-5 e il trasporto è in conto terzi. Il contratto con il destinatario viene regolato direttamente dal trasportatore intermediario che addebiterà al produttore il prezzo del trasporto, il prezzo dello smaltimento e valore della prestazione di intermediazione che potrà essere incluso in una delle due voci ovvero addebitata separatamente.
  • Nella seconda situazione, l’intermediario che organizza il conferimento del rifiuto non è un trasportatore e quindi incarica un trasportatore terzo ad effettuare il trasporto e dispone e organizza il conferimento dei rifiuti alla destinazione di smaltimento-recupero. Le configurazioni contrattuali possibili sono due:
  • nella prima l’accordo prevede il diretto rapporto contrattuale del produttore e quindi ci sono i contratti tra produttore e intermediario, tra produttore e trasportatore e tra produttore e destinatario;
  • nella seconda l’intermediario stipula, in nome proprio ma per conto e nell’interesse del produttore, i contratti con il trasportatore ed il destinatario. Il rapporto tra produttore ed intermediario sarà dunque individuato dal contratto che stipulano, mentre i rapporti con trasportatore e destinatario saranno correlati solo all’intermediario.

Nella fattispecie considerata, l’attività dell’intermediario non prevede alcuna detenzione del rifiuto e quindi questa si configura senza detenzione, l’abilitazione a questo tipo di attività richiede l’iscrizione dell’intermediario all’Albo Nazionale Gestori Ambientali in categoria 8. Il contratto con il destinatario e con il trasportatore vengono regolati dall’intermediario che addebiterà al produttore il valore della prestazione di intermediazione unitamente alla richiesta di rimborso dei costi di trasporto e di smaltimento.

Conclusioni 

In base a quanto finora esposto si riassumono le regole per individuare la propria esatta posizione al riguardo delle definizioni di legge e degli obblighi correlati:

  • Se si è incaricati di predisporre il conferimento di rifiuti da un produttore a un destinatario finale e non si effettua né il trasporto dei rifiuti né il recupero/smaltimento degli stessi, si opera come intermediari di rifiuti senza detenzione e si ha l’obbligo di iscrizione preventiva all’Albo Nazionale Gestori Ambientali in categoria 8.
  • Nei casi diversi da questo, in cui sia incluso il trasporto del rifiuto con propri mezzi ovvero lo stoccaggio degli stessi presso propri impianti, si effettuano sempre attività con detenzione e quindi il regime autorizzativo sarà solo quello proprio della o delle attività esercitate (trasporto e/o stoccaggio).

Le sanzioni a cui è soggetto colui che non si iscrive alla corretta e apposita categoria dell’ANGA sono disposte dal d.lgs. 152/2006 all’art. 256: “trasporto, raccolta, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti (anche se pur occasionale) con mancata iscrizione alla corretta categoria dell’Albo Gestori Ambientali comporta ai sensi dell’art. 256 del Dlgs 152/2006 la confisca del mezzo, l’arresto da tre mesi a un anno o ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; l’arresto da sei mesi a due anni e ammenda da 2.600euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi.”

Commenti

Edi Landi (non verificato) - Ven, 25/08/2023 - 22:50

Grazie Lorenza! Articolo molto interessante ed esaustivo per chi come me inizia ad addentrarsi in questo mondo!

l.bruni - Lun, 28/08/2023 - 15:18

Grazie mille Edi, sono molto contenta che l'articolo ti sia stato di interesse!

Pasquale Tiano (non verificato) - Mar, 28/05/2024 - 12:50

Buongiorno,
un'impresa iscritta all'ANGA con categoria 8, può fare intermediazione per la rimozione di MCA?

grazie

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