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Produttore iniziale di rifiuti: registri di carico scarico – indicazioni generali

Pubblicato da Andrea Zaccagnini
Produttore iniziale di rifiuti: registri di carico scarico – indicazioni generali

L’art. 190 del D.lgs. 152/2006 sancisce l’obbligo dei registri di carico scarico per il produttore dei rifiuti e ne definisce modalità e tempistiche.

La gestione dei registri carico – scarico rifiuti è un’operazione molto delicata obbligatoria per molte realtà aziendali; l’infrazione delle regole, anche sotto un profilo formale, può portare a gravissime conseguenze per l’ente causando sanzioni e provvedimenti nei confronti dell’Amministratore.

A titolo di esempio, l’art. 258 comma 2 del suddetto decreto legislativo dispone “Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a trentamila euro, nonché nei casi più gravi, la sanzione amministrativa accessoria facoltativa della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore.”

La gestione del registro dev’essere attenta, meticolosa e puntale. Andiamo a vedere le varie accortezze:


TEMPISTICHE

Per il produttore iniziale di rifiuti, la registrazione dei movimenti dev’essere entro 10 giorni lavorativi. Viene comunemente indicato il termine di 15 giorni lavorativi ma è necessario fare attenzione: in caso di attività che lavora su tutti i giorni della settimana, l’Ente di controllo potrebbe non condividere il conteggio più diffuso ovvero dal lunedì al venerdì.

Si fa presente, inoltre, che il termine per i rifiuti sanitari è ridotto a 5 giorni come da DPR 254/2003. In questo caso è necessario considerare i giorni in maniera continuativa.

 

CARICO SCARICO

Una volta prodotti materialmente dei rifiuti, sarà necessario fare un carico come da tempistiche sopra riportate. Il rifiuto, successivamente, sarà inviato a gestione esterna presso impianto autorizzato e tramite trasportatore autorizzato: alla data di inizio trasporto, si dovrà registrare un movimento di scarico che vada a stornare una parte o la totalità di quanto caricato in origine.

 

BILANCIAMENTO E CARICO PRESUNTO

Se il produttore inziale dei rifiuti non dispone della possibilità di quantificare con precisione quanto prodotto e movimentato, è possibile utilizzare un carico presunto.
Alla luce di quanto sopra, in fase di scarico si effettuerà lo scarico di quanto presunto, al fine di bilanciare quanto caricato.
 

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