Bonifiche e pronto intervento, la comunicazione ai sensi dell’art. 245 d.lgs. 152/2006: quali tempistiche per la comunicazione?
Il soggetto non responsabile dell’evento potenzialmente in grado di contaminare un sito, proprietario e gestore dell’area interessata, è comunque obbligato alla comunicazione agli Enti di cui dell’art. 242.
Il proprietario del sito, infatti, anche se non causa il potenziale danno ha in capo comunque l’obbligo di notificare quanto prima l’evento. Come da recente Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, Sent. n°4923 del 16 giugno 2022, il proprietario dell’area che non provvede a quanto sopra, è responsabile sotto un profilo di colpa e quindi obbligato in solido per la bonifica del sito.
Secondo quanto disposto dall’art. 242 del d.lgs. 152/2006 “verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell'inquinamento mette in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione e ne dà immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 304, comma 2.[…]”
Contestualmente, l’articolo 304 del medesimo d.lgs. dispone di notificare ai vari Enti l’evento lesivo; inoltre, al comma secondo si dispone che la comunicazione abiliti immediatamente l’operatore alla realizzazione degli interventi volti a tutela dell’ambiente.
Come evidente e palese dall’articolo sopra riportato, tutte le disposizioni in materia di pronto intervento ambientale e bonifiche sono regolati dal principio ispiratore di tutela e protezione dell’ambiente il quale deve prevalere sopra ogni interesse economico ed eventuali procedure burocratiche.
Sotto lo stesso principio, viene regolata la responsabilità del proprietario dell’area anche quando non è il diretto colpevole dell’evento.
Gli addetti del settore, tuttavia, si sono sempre posti interrogativi in merito alle tempistiche di notifica dell’evento da parte del soggetto non responsabile del potenziale inquinamento in quanto, all’art. 245 del d.lgs. 152/2006 non vengono riportate tempistiche ed indicazioni in merito alla cogente celerità con la quale debba essere effettuata la notifica.
Al comma 2 dell’art. 245 del Testo Unico Ambientale si fa riferimento alle procedure contenute all’art. 242 le quali dispongono, quindi, immediata comunicazione.
In particolare, è necessario leggere la norma con lo stesso principio ispiratore che regola tutta la normativa europea ed italiana in merito alla protezione ambientale ossia la protezione dell’ambiente sopra ogni cosa.
La celerità delle comunicazioni, quindi, è elemento cogente al fine di permettere agli Enti di contrastare efficacemente il propagarsi ulteriore di ogni altra fonte di danno ambientale; al fine, quindi, di tutelare la propria organizzazione in maniera efficace sarà necessaria la pronta comunicazione funzionale all’esclusione di ogni responsabilità colposa.
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