Nuovo Modello MUD 2023
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La documentazione per la presentazione del MUD è di nuovo cambiata: con il DPCM del 03 febbraio 2023, pubblicato in Gazzetta ufficiale in data 10/03/2023 viene disposto l’utilizzo di diversa documentazione da quella dell’anno 2022.
Ricordiamo che il MUD, previsto dell’art. 189 c. 3) d.lgs. 152/2006 dev’essere presentato secondo le modalità previste dalla legge n° 70 del 25 gennaio 1994. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in questo caso, va a disporre la tipologia di documentazione da adottare per la presentazione della nuova dichiarazione annuale, riferita all’anno precedente.
I soggetti obbligati non variano: i soggetti tenuti alla presentazione rimangono tutti i soggetti che compiono gestione rifiuti professionalmente, consorzi di gestione rifiuti ed i produttori iniziali di rifiuti pericolosi oltre che i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, artigianali.
Tuttavia, alcuni soggetti sono esonerati dall’obbligo, tra i quali gli imprenditori agricoli, le imprese che trasportano i propri rifiuti non pericolosi e le aziende produttrici iniziali di rifiuti non pericolosi sotto i 10 dipendenti; a queste si sommano altre piccole eccezioni per codice ATECO e per adesione a sistemi di raccolta pubblica.
MUD SEMPLIFICATO
Come riportato sul portale Ecocerved, alcuni soggetti possono provvedere a presentare una tipologia di comunicazione semplificata.
Questo è possibile unicamente quando ricorrano le seguenti condizioni contemporaneamente:
- I dichiaranti sono produttori iniziali tenuti alla presentazione della dichiarazione per non più di sette rifiuti;
- i rifiuti sono prodotti nell'unità locale cui si riferisce la dichiarazione;
- per ogni rifiuto prodotto non utilizzano più di tre trasportatori e più di tre destinatari;
- conferiscono i rifiuti a destinatari localizzati sul territorio nazionale.
Il venire meno di anche solo uno di questi requisiti sarà ostativo alla presentazione della comunicazione semplificata ed il soggetto dovrà ricorrere alla comunicazione MUD standard.
LA NUOVA MODULISTICA
Come disposto dal DPCM del 03 febbraio 2023 la pubblicazione degli allegati è a carico del MASE, Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica; lo stesso ha provveduto nella propria piattaforma web a pubblicare quanto sotto:
- DPCM approvazione MUD 2023
- Allegato 1: Istruzioni per la compilazione del Modello unico di dichiarazione ambientale
- Allegato 2: Comunicazione rifiuti semplificata
- Allegato 3: Modelli raccolta dati
- Allegato 4: Istruzioni per la presentazione telematica
Altre documentazioni che si riscontrano sul portale sono:
- Informativa sull’applicazione del DPCM 3 febbraio 2023 recante “Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2023;
- Sintesi modifiche MUD 2023.
Ricordiamo che il MUD non dev’essere presentato sulla piattaforma web del MASE ma sulla piattaforma InfoCamere di Ecocerved – portale MUD Telematico. (www.mudtelematico.it)
La presentazione, dev’essere fatta a seguito della creazione di apposito file, con idoneo formato e firmato digitalmente, da caricare direttamente nel suddetto sito web.
Il pagamento dei diritti, invece, potrà essere fatto direttamente su MUD Telematico.
I PRINCIPALI CAMBIAMENTI
I cambiamenti del modello sono stati molteplici, molti dei quali legati anche alle nuove potenziali modalità in merito alla gestione dei rifiuti urbani da utenza non domestica.
Le principali variazioni di quanto dichiarare sono state:
- dati riguardanti il volume e la quantità dei rifiuti accidentalmente pescati;
- metodologia e i requisiti minimi di qualità per la misurazione uniforme dei livelli di rifiuti alimentari;
- la metodologia di raccolta dei dati provenienti dalle utenze non domestiche conferibili al di fuori del servizio pubblico di raccolta i propri rifiuti urbani;
- nuove metodologie di calcolo contenute nella deliberazione ARERA 363/2021/R/RIF e nella determina ARERA n. 2 DRIF/2021;
- dati relativi a distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) che effettuano il ritiro dei relativi RAEE “uno contro uno o uno contro zero” e che possono conferire direttamente all'impianto di trattamento questi rifiuti senza passare per il centro di raccolta comunale;
- una voce dedicata alle bottiglie in PET.
Inoltre, si è provveduto ad implementare le sezioni:
- Sezione anagrafica;
- Comunicazione Rifiuti Urbani e raccolti in convenzione;
- Sezione Comunicazione, Imballaggi (voce dedicata al PET);
- Comunicazione rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche.
LA QUESTIONE IN MERITO AL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE
Come descritto in precedenza, il decreto legislativo 152 del 03 aprile 2006 prevede, all’articolo 189 comma 3, che il modello unico dichiarazione ambientale debba essere presentato secondo le modalità previste dalla legge 70/1994.
Come disposto all’art. 6 comma 2 della suddetta legge, il termine originario previsto è il 30 aprile di ogni anno, salvo deroghe derivanti dalla modifica diversa documentazione da parte del MASE disposta tramite opportuno decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
Il termine di presentazione, secondo l’art. 6 c. 2 – bis legge 70/94 viene quindi spostato di 120 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale; la pubblicazione, tuttavia, deve avvenire entro la data del 1° marzo.
Stante quanto sopra, si riterrebbe opportuno pensare che il termine da considerare sia quello al comma 2, ovvero il 30 aprile 2023, poiché la pubblicazione sulla GU è avvenuta in data 10 marzo 2023, ovvero dopo la scadenza disposta dalla legge 70/94.
Ricordiamo, inoltre, che nella gerarchia delle fonti un DPCM non ha la stessa forza normativa di una legge, motivo per il quale difficilmente si può pensare ad un cambiamento relativamente ai termini della validità della presentazione; lo stesso concetto si potrebbe ritenere valido per le modifiche in relazione alla documentazione da presentare: stante il termine di modifica entro il 01 marzo di ogni anno, si potrebbe ritenere di dovere presentare la documentazione introdotta tramite il DPCM dell’anno 2022.
A chiarimento di quanto sopra, tuttavia, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica si è espresso tramite apposita informativa inviata a tutti i soggetti interessati, dove viene precisato lo spostamento del termine a 120 giorni dalla data di pubblicazione in GU, ossia al 08 luglio 2023.
Sotto un profilo di ordine pratico, il soggetto obbligato utilizzerà, quindi, la nuova documentazione rispettando la nuova scadenza all’08 luglio 2023.
SANZIONI
L’art. 258 del d.lgs. 152/2006, al comma 1, sancisce che l’omessa comunicazione oppure la comunicazione effettuata in modo inesatto o incompleto vengano punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 € a 10.000,00 €.
Inoltre, lo stesso comma consente una sanzione ridotta per chi, dopo il termine previsto per la comunicazione ma entro 60 giorni, effettua una presentazione tardiva. La sanzione amministrativa pecuniaria in questo caso sarà da 26,00 € a 170,00 €.
Come si evince da quanto sopra, si prevedono grandi sanzioni per chi presenta un MUD con errori al suo interno; l’Ente obbligato, mediamente, purtroppo non dispone di tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per evitare di incorrere in inesattezze nella presentazione della dichiarazione.
Un’ottima soluzione è affidarsi a professionisti del settore che possano avere al loro interno un team completo che possa disporre dell’opportuna conoscenza normativa che comporti poi la corretta lettura di quanto disposto dal DPCM, agendo poi di conseguenza con la precisione propria di un consulente ambientale.
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